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Lavori di Pubblica Utilità LPU

COS'È
Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.

Il lavoro di pubblica utilità può riguardare sia soggetti liberi imputati che detenuti o internati.

Il più ampio ricorso al lavoro di pubblica utilità avviene per soggetti liberi, è disciplinato dal d.m. 26 marzo 2001 ed è applicato con sentenza.

La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta:

  • a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari
  • nel settore della protezione civile
  • nel settore della tutela del patrimonio pubblico e ambientale
  • in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.

L’attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall’art. 2 comma 1 del d.m. 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.

La sanzione è stata introdotta dall’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274.

Lo spettro di applicazione della sanzione è stato negli anni esteso a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno e di restituzione alla collettività, collegata all’esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità. Attualmente, infatti, il lavoro di pubblica utilità trova applicazione anche:

  • Nei casi di violazione del Codice della strada (C.D.S) previsti all’art. 186, comma 9-bis e art. 187, comma 8-bis del d.lgs.285/1992
  • Nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5-bis, del D.P.R. 309/1990

Con la sentenza, il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
L’ufficio riferisce periodicamente al giudice.

In deroga a quanto disposto dal citato art. 54 del d.lgs. n. 274/2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.

  • Come obbligo dell’imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova ai sensi dell’art. 168-bis del codice penale, introdotto dalla l. 67/2014.

Nei casi di sospensione del procedimento e messa alla prova l'Ufficio di esecuzione penale esterna ha il compito specifico di definire con l’imputato la modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, tenendo conto delle attitudini lavorative e delle esigenze personali e familiari, raccordandosi con l’ente presso cui sarà svolta la prestazione gratuita. Il lavoro di pubblica utilità diventa parte integrante e obbligatoria del programma di trattamento per l’esecuzione della prova.

  • Come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165 codice penale e art. 18-bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
  • Come lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve (art. 56-bis della l. n. 689/1981).

Convenzioni per lo svolgimento Lavori di Pubblica Utilità LPU

RICHIESTA DI CONVENZIONE DA PARTE DI ENTI/ASSOCIAZIONI
L'Iter di richiesta nuova convenzione, come da manuale allegato, va effettuato esclusivamente sul portale al seguente LINK  SOLTANTO DOPO aver effettuato l'iter di creazione Ente/Associazione presente nella sezione "COSA OCCORRE" qui di seguito, tramite richiesta mail a tribunale.terni@giustizia.it ed aver aggiornato tutti i dati presenti sul portale successivamente alla ricevuta abilitazione del legale rappresentante.

COSA OCCORRE
La stipula di nuove convenzioni  avviene tramite il Portale Nazionale per i Lavori di Pubblica Utilità, disponibile al seguente indirizzo https://lpu.giustizia.it, attraverso cui, la persona fisica delegata dall’Ente/Associazione, una volta abilitata, potrà accedere all’area riservata e inserire una proposta di convenzione. Prima di questo passaggio è necessario richiedere tramite mail la creazione dell'Ente/Associazione interessata alla stipula.

Per richiedere la creazione di un nuovo Ente/Associazione al Tribunale di Terni ed abilitare il legale rappresentante, l’Ente/Associazione o la persona fisica delegata, dovrà inviare un’e-mail con oggetto "CREAZIONE NUOVO ENTE/ASSOCIAZIONE LPU" all’indirizzo tribunale.terni@giustizia.it  fornendo le seguenti informazioni nel testo e dell’email cosi come qui di seguito riportate:

  • Ragione sociale dell’Ente/Associazione;
  • Regione, Provincia, Comune e indirizzo sede legale dell’Ente/Associazione;
  • E-mail, PEC e Numero di telefono dell'Ente/Associazione;
  • Codice fiscale dell’Ente/Associazione;
  • Legale rappresentante dell’Ente/Associazione (Nome, Cognome, Data di nascita, Luogo di nascita e N. documento d'identità)
  • Numero di sedi, Nome Identificativo e indirizzo sedi operative dell’Ente/Associazione;
  • Indicare Nome e Cognome del Referente incaricato a coordinare le prestazioni/attività lavorative dei soggetti ospitati;
  • Dati della persona fisica delegata per accedere all’area riservata (obbligatori Nome, Cognome, Codice fiscale, Recapito Telefonico per comunicazioni ed E-mail personale diversa da quella dell'ente/associazione)

NB: SE DOVESSE MANCARE ANCHE UNO SOLO DI QUESTI DATI L'INSERIMENTO NON SARÀ POSSIBILE QUINDI INSERIRE TUTTO ALLA LETTERA INOLTRE NON SARANNO ACCETTATI DOCUMENTI CONTENENTI I DATI RICHIESTI COME STATUTI ECC, E' NECESSARIO COMPILARE LA MAIL NEL FORMATO RICHIESTO.

Sarà poi necessario attendere la mail di conferma di creazione che verrà recapitata all'indirizzo comunicato Successivamente quando la proposta di convenzione verrà accettata dal Tribunale il testo della convenzione sarà scaricabile sull'area riservata dell'ente/associazione sul portale LPU, andrà poi firmato DIGITALMENTE (OVE NON SI SIA IN POSSESSO DI FIRMA DIGITALE SARÀ NECESSARIO MUNIRSENE) dal Legale Rappresentante e  inviato il prima possibile alla mail tribunale.terni@giustizia.it per la firma del Presidente del Tribunale e il caricamento sulla piattaforma LPU.

NOTA BENE: esistono diversi tipi di convenzione es. messa alla prova, sanzione sostitutiva ecc, volendone attivare più di una è necessario aprire una nuova richiesta di convenzione per ogni tipologia.

Portale LPU - Manuale d'uso per enti-associazioni

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