L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il Giudice Tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.
Per richiedere l’amministrazione di sostegno è necessario presentare il ricorso presso il competente Tribunale, unitamente al versamento dei diritti ex art. 30 TUSG da effettuarsi mediante pagamento con "PagoPA".
Il ricorso può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato; dal coniuge; dalla persona stabilmente convivente; dai parenti entro il quarto grado; dagli affini entro il secondo grado; dal Pubblico Ministero.
- VADEMECUM per gli Amministratori di Sostegno non professionisti.
- PROTOCOLLO DI INTESA per l'istituzione di un elenco di Avvocati disponibili ad assumere l'Ufficio di Amministratore di Sostegno
- Modulo di domanda di iscrizione elenco Amministratori di Sostegno/Tutore
Modulistica per istanze al Giudice Tutelare
- Ricorso per la nomina dell'Amministratore di sostegno - compilabile
- Istruzioni per il pagamento con PagoPA
- Autorizzazione a rinunciare all'eredità
- Autorizzazione ad accettare l'eredità con beneficio di inventario
- Autorizzazione ad accettare l'eredità pura e semplice
- Autorizzazione per l'acquisto di bene immobile
- Autorizzazione per la vendita di bene immobile
- Dichiarazione di assenso alla nomina
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione
- Domanda generica per atti di straordinaria amministrazione
- Istanza per la riscossione di somme
- Istanza per riscuotere TFR e stipendi ricevuti in eredità
- Linee guida alla redazione del rendiconto
- Relazione periodica rendiconto